l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni in tutte le società industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari o altre in Svizzera e all'estero, nonché la gestione di tali partecipazioni e il finanziamento delle società controllate; ad esclusione di tutte le operazioni vietate dalla Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE); la società può concedere prestiti ai suoi azionisti o a terzi e farsi garante di prestiti sottoscritti dai suoi azionisti.